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Roma, 30 gennaio 2017
Circolare n. 29/2017
Oggetto: Tributi – Rivalutazione beni
d’impresa – Art.1 commi 556-564 Legge 11.12.2016, n.232, su S.O.
alla G.U. n.297 del 21.12.2016.
La
Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di rivalutare in maniera
agevolata il valore dei beni e delle partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni sia ai fini civilistici che fiscali.
Possono
essere rivalutati i beni risultanti a partire dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31.12.2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
relativo all’esercizio 2016 (per le società con bilancio coincidente con l’anno
solare) e deve riguardare tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria. I
beni rivalutati non possono essere ceduti o estromessi prima del quarto anno
successivo alla rivalutazione.
Il
maggior valore attribuito ai beni si considererà riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a
quello di riferimento della rivalutazione (esercizio 2019) mediante il
versamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili
e del 12 per cento per quelli non ammortizzabili.
Il
saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte,
col versamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento.
Le
imposte sostitutive vanno versate in un’unica rata entro il termine del
versamento delle imposte sui redditi.
E’
stato inoltre previsto che limitatamente ai beni immobili rivalutati ai fini
civilistici ai sensi della legge n.342/2000, i maggiori valori si considerano
riconosciuti ai fini fiscali dal periodo di imposta in corso all’1 dicembre
2018.
Si fa
riserva di maggiori informazione alla luce dell’illustrazione delle
disposizione che sarà fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
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S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi
programmatici
Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali
*** omissis ***
556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2015.
557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
558. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
561.
559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate
in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2018.
564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, e' vincolata una
riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere
affrancata ai sensi del comma 558.
*** omissis ***
FINE TESTO